L’articolo 126 bis, introduce il regime della patente a punti e prevede la dotazione di 20 punti iniziali.
Prevede anche il regime sanzionatorio della decurtazione o il reintegro biennale degli stessi e la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento per recuperare i punti.
Il corso di 12 ore con frequenza obbligatoria, permette di recuperare la massimo 6 punti.
Il corso con frequenza obbligatoria di 18 ore (20 ore per la CQC), permette di recuperare al massimo 9 punti.
Entrambi i corsi sono accessibili soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dei Trasporti dell'avvenuta decurtazione dei punti oppure presentando la certificazione del saldo punti scaricabile dal Portale dell'Automobilista.
Il corso è senza esame finale e sono consentite al massimo 4 ore di assenza, 6 per le patenti superiori e CQC, che devono però essere obbligatoriamente recuperate.
Un numero di assenze superiore a quello stabilite comporta la ripetizione del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti.
Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso.
In caso di azzeramento del punteggio è necessario sostenere l’esame di revisione patente.
Nei primi 3 anni i punti sono decurtati in misura doppia.
In caso di azzeramento punti patente è a rischio la CQC.
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